Svizzera

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

 
 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU in versione dematerializzata) usualmente richiesta, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni destinate in Svizzera devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/

 

 
a) Fattura commerciale
Richiesta in tre esemplari, deve riportare le informazioni abituali. Può essere redatta in inglese, francese, tedesco o italiano.

 

b) Prove di origine preferenziale: EUR.1, EUR-MED, dichiarazione di origine 
Per consentire ai destinatari delle merci di beneficiare del trattamento preferenziale applicabile ai prodotti originari dell'Unione europea, deve essere fornito un certificato EUR.1 o EUR-MED che fungerà da prova dell'origine.
Le spedizioni di importo inferiore a EUR 6.000 o effettuate da un esportatore autorizzato possono essere soggette a una dichiarazione redatta su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

 

La dichiarazione è la seguente:
"L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...) *
dichiara che, salvo indicazione contraria, tali prodotti sono di origine preferenziale .......... **".
• cumulo applicato con .... (nome del paese o dei paesi)
• nessun cumulo applicato ***.
"............................." ****. [Luogo e data]
".............................".
[Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].

*Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
**L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
***Sarà opportuno integrare o meno queste due menzioni a seconda che si sia o meno nel caso di un cumulo di origine pan-euro-mediterraneo possibile
****Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione appare nel documento stesso.

 
Le regole relative all’emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell’Allegato X.

 
 
 
REGOLE DI ORIGINE MODERNIZZATE
 
Dal 2012 sono state intavolate le trattative per la modernizzazione delle norme di origine preferenziale dell'area pan-euro-mediterranea. L'attuazione di queste regole, che mirano ad ampliare la nozione di "prodotti originari" semplificando i requisiti richiesti, è subordinata alla stipula di protocolli bilaterali. La Svizzera e altri 20 Stati dell'area pan-euro-mediterranea hanno deciso di applicare le norme aggiornate (per la Svizzera, JOUE L404/1 del 15 novembre 2021) mentre tre paesi - Algeria, Marocco e Tunisia - non hanno aderito. 
Le nuove regole (chiamate anche "regole transitorie", "regole alternative" o "regole di sostituzione") sono alternative a quelle attualmente applicabili. Spetterà all'operatore, a seconda della propria operatività commerciale, scegliere le regole che desidera applicare: le regole "attuali" o le regole transitorie.

 
 
ATTENZIONE: Le regole transitorie possono essere applicate solo se lo Stato partner adotta regole di origine identiche. Dal 1° settembre 2021 queste regole sono applicabili nel contesto delle relazioni commerciali tra l'UE e i seguenti paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania, Georgia, Palestina, Isole Faroe, Macedonia del Nord (dal 9 settembre 2021), Moldova (dal 16 novembre 2021) e Serbia (dal 6 dicembre 2021).

 
 
 
 
Il beneficio del trattamento preferenziale ai sensi delle norme transitorie è possibile SOLO dietro presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura (DOF). La dichiarazione (redatta come da facsimile sopra riportato) può essere presentata da qualsiasi esportatore o esclusivamente da un esportatore autorizzato per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro. Il beneficio del trattamento preferenziale previsto dalle norme transitorie NON può essere concesso dietro presentazione di un certificato di circolazione EUR.MED. I giustificativi dovranno riportare una dicitura specifica, pena la non applicabilitò del beneficio:
  • nel certificato EUR.1, la casella 7 deve includere la seguente specifica in inglese: "TRANSITIONAL RULES"; 
  • nella dichiarazione deve figurare la seguente dicitura: "secondo le norme transitorie di origine".

Quando l'esportatore desidera avvalersi delle norme transitorie, il fornitore dovrà esibire giustificativi adeguati in base alle regole prescelte (anche a posteriori). In caso di dubbio sulle norme applicabili, è preferibile che i fornitori continuino a fornire prove dell'origine secondo le regole dell'attuale Convenzione PEM (ove applicabili). In alternativa, ove possibile, i fornitori possono specificare nelle loro dichiarazioni (anche a lungo termine) se il prodotto in questione è conforme ai due insiemi di regole: attuale e transitoria.
 


 
 
c) Certificato di origine
Su richiesta del cliente. Le regole relative al certificato di origine sono illustrate nell’Allegato XI.

 
 
d) Certificato fitosanitario (1) 
Non richiesto. Le prescrizioni in materia fitosanitaria della Svizzera sono perfettamente allineate con quelle  dell'UE.

 

e) Certificato sanitario (2)
Non dovuto per la maggior parte degli animali e dei sottoprodotti. Il 1° gennaio 2009 sono stati aboliti i controlli veterinari sui prodotti di origine animale tra la Svizzera e l'UE in vista della creazione di uno spazio veterinario comune.
Sono comunque previsti dei contingenti per l'importazione di molti prodotti e gruppi di prodotti, come carne, salumi, fiori recisi, frutta, verdura, patate, pecore, bovini, cavalli e prodotti lattiero-caseari. Se un importatore ha una quota del contingente, può importare le merci in questione con l'applicazione dell'aliquota prevista per il contingente o a dazio zero. Se non ha una quota, deve pagare il tasso fuori quota (THC) significativamente più alto. Le importazioni in modalità THC possono essere effettuate in qualsiasi momento e in quantità illimitate ma, come detto, i dazi possono essere molto elevati.

 
 
Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito dell'Ufficio Federale dell'Agricoltura svizzero.

 
 
f) Certificato di lubera vendita per i cosmetici
Non richiesto.

 

Da sapere: La Svizzera ha firmato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. (3)

 
 
 
 
 
 
 
TRASPORTO, IMBALLAGGIO ETICHETTATURA

 
 
a) Documento di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).

 

b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.

 
 
c) Assicurazione trasporto
Non esiste un obbligo di assicurazione locale, vale a dire l'obbligo di garantire, in Svizzera, il trasporto internazionale di merci.

 

d) Trattamento degli imballaggi in legno
Gli imballaggi in legno con destinazione Svizzera devono essere trattati seconda la norma ISPM n.15-FAO.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/en/countries/switzerland/

 
 
e) Etichettatura
L'etichettatura deve essere leggibile, non cancellabile e in una delle lingue ufficiali della Svizzera. L'indicazione del paese di produzione è obbligatoria per tutti i prodotti alimentari e le materie prime importate o di origine nazionale e utilizzate nei prodotti alimentari.
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Capitale: Berna
Città principali: Zurigo, Ginevra-Annemasse, Basilea-Saint Louis, Losanna
Superficie (km²): 41.3 (Banca Mondiale 2017)
Popolazione: 8,47 milioni (Banca Mondiale 2017)
Reddito Nazionale: PPA(*): 555,47 miliardi US$ (Banca Mondiale 2017)
Reddito Nazionale/pro-capite: PPA(*): 65.610 US$ (Banca Mondiale 2017)
PIL: 678,89 miliardi US$ (Banca Mondiale 2017)
Settori economici: industria manifatturiera: prodotti ad alta tecnologia, orologi, prodotti chimici e farmaceutici, turbine, motori; servizi (70%): servizi bancari, assicurativi, merci, trasporti, turismo (72,5%), industria (26,8%), agricoltura (0,7%)
Religioni: cattolici (41,8%); protestanti (35,3%); musulmani (4,3%)
Lingue ufficiali: francese, tedesco, italiano
Moneta: franco svizzero (CHF)
Fuso orario: 1 ora avanti rispetto al Meridiano di Greenwich; stesso orario rispetto all'Italia
 
(*) PPA – parità potere di acquisto 


 

La Svizzera (nome ufficiale Confederazione Svizzera) è uno stato dell'Europa centrale. Confina a nord con la Germania per 345,7 km, ad est con il Liechtenstein per 41,1 km e l'Austria per 165,1 km, a sud con l'Italia per 734,2 km e ad ovest con la Francia per 571,8 km. La lunghezza totale dei confini nazionali è quindi di 1857,9 km. 

La Svizzera è membro delle principali istituzioni internazionali (WTO, OCSE, ONU, FMI, Banca mondiale, BERS, ecc.) e svolge un ruolo di primo piano nei servizi finanziari.

È anche membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e attualmente ha una rete di 26 accordi di libero scambio con 35 partner al di fuori dell'Unione europea. Gli accordi sono generalmente conclusi nel quadro dell'EFTA. Anche la Svizzera ha concluso accordi di libero scambio al di fuori dell'EFTA, come nel caso del Giappone. L'elenco degli accordi e le regole di origine sono elencati sul sito web svizzero della dogana.

Le relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Svizzera sono disciplinate dall' Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ed è completato da una serie di accordi a seguito del rifiuto della Svizzera di integrare il SEE (Spazio economico europeo):

 

  • nel 1999, sette accordi noti come "Accordi bilaterali I" (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici agli scambi, appalti pubblici, agricoltura, ecc.),
  • nel 2004, altri nove accordi, denominati "Accordi bilaterali II" (Schengen / Dublino, tassazione del risparmio, lotta alle frodi, prodotti agricoli trasformati, ecc.),
  • altri accordi hanno ulteriormente agevolato il commercio, compreso l'accordo sul mutuo riconoscimento (MRA), che ora si applica a 20 settori industriali o all'accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche protette.
Tutti gli accordi sono riepilogati sul sito web dell'Amministrazione Federale Svizzera.

Sono in corso negoziati sull'agricoltura, la sicurezza alimentare, i prodotti sanitari, la salute pubblica, ecc. Sono anche elencati sul sito web Amministrazione Federale Svizzera.

 

Da sapere: Delle quote sono assegnate a molti prodotti e gruppi di prodotti, come carne, salumi, fiori recisi, frutta, verdura, patate, pecore, bovini, cavalli e latticini. Se un importatore ha una quota, può importare le merci in questione al tasso contingentale o in dazio zero. Se non ha una quota, deve pagare il più alto tasso fuori quota. Le importazioni a tasso fuori quota possono essere effettuate in qualsiasi momento e in quantità illimitate, ma i tassi possono essere molto alti.
PASSAPORTO E VISTI

 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio
Il Paese aderisce all’accordo di Schengen. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità, da poter esibire in  caso di richiesta da parte delle Autorità locali.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, o per ulteriori informazioni, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.

La Svizzera concede l’ingresso ai titolari di una carta d’identità italiana in forma cartacea in corso di validità e rinnovata con timbro apposto sul documento stesso. Invece NON è accettata la carta d’identità elettronica (formato carta di credito) che indichi una data scaduta, se la proroga della stessa figura su un modulo cartaceo separato (si veda anche il sito dell’Ufficio Federale della Migrazione di Berna www.bfm.admin.ch ).

Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, si prenda visione anche l’Approfondimento “Prima di partire – documenti per viaggi all’estero” .
 
INDIRIZZI UTILI
 
AMBASCIATE E CONSOLATI IN ITALIA

 

Ambasciata e Ufficio Commerciale (Cancelleria e Sezione consolare)
Via Oriani Barnaba 61, 00197 Roma
Tel. 06 809571 - Fax 06 8080871

 
Consolati
Milano via Palestro 2, 20121 - Tel.02 7779161 - Fax 02 76014296
Genova piazza Brignole 3/6, 16124 - Tel. 010 545411 - Fax 010 54541240

 

AMBASCIATE E CONSOLATI IN SVIZZERA

 

Ambasciata d’Italia
Elfenstrasse 14 - 3006 Berna
Tel. +41 31 3500777 - Fax +41 31 3500711
www.ambberna.esteri.it; ambasciata.berna@esteri.it

 
Consolati Generali di Prima Classe
Lugano via Ferruccio Pelli 16 - 6901
Tel. +41 91 9133050 - Fax +41 91 9237578
www.conslugano.esteri.it; consolato.lugano@esteri.it
Zurigo Tödistrasse 67 - 8002
Tel.+41 44 2866111 - Fax +41 44 2011611; segreteria.zurigo@esteri.it

 
Consolato Generale
Ginevra Rue Charles Galland 14 - 1206
Tel. +41 22 8396744 / 793253978
fax +41 22 8396745; consolato.ginevra@esteri.it

 

AGENZIA ICE

 

Elfenstrasse, 14 - 3006 Bern - CH
Tel: (0041) 31 3500734 - Fax: (0041) 313500711
E-mail: berna@ice.it

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA

 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (sede di Zurigo)
Seestrasse 123 -CH-8027 Zurigo
Tel.+41 44 289 23 23- Fax +41 44 201 53 57

 

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (sede di Ginevra)
12-14 rue du Cendrier - CH-1211 Ginevra 1
Tel. +41-22- 906 85 95 – Fax +41-22- 906 85 99

 

PRINCIPALI ISTITUTI BANCARI ITALIANI

 

Banca Aletti & C.
via D’Alberti 1 - 5826 - 6901 Lugano
Tel. +41 91 9118111 - Fax +41 91 9118181

 
Banca Euroimmobiliare
via Serafino Balestra 17 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 91255555 - Fax +41 91 9125592

 
Banca Popolare di Sondrio (Suisse)
Via Giacomo Luvini, 2a
Tel. +800 80076776 - Fax +41 58 8554065

 
BNL c/o BNP Paribas
Place de Hollande 2 - Ginevra
Tel. +41 58 3220961

 
BSI (Sede Centrale) Via Magatti 2 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 8093842 - Fax +41 91 8093678

 
Intesa San Paolo
Via Frasca 5 - 69015839 Lugano
Tel. +41 91 2608282 - Fax +41 91 2608200
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.

 

(3) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del s