Ucraina

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

 Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente dematerializzato) usualmente richiesta salvo all'interno dell'Unione europea, le spedizioni dirette in Ucraina devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/ 

a) Fattura commerciale

Redatta almeno in tre esemplari ed in inglese, deve contenere le informazioni abituali. Qualora non sia presentato un certificato di origine, la fattura deve riportare l'indicazione del fabbricante o esportatore estero.

 

b) Documento EUR.1
Per permettere ai destinatari delle merci di beneficiare del trattamento preferenziale applicabile ai prodotti comunitari, deve essere prodotto un certificato EUR.1 che fungerà da prova dell'origine. 
Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro o effettuate da un esportatore autorizzato, sono soggette alla presentazione di una dichiarazione di origine, redatta su una fattura, un buono di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per identificarli.
 
La dichiarazione è la seguente: 
"L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...)* dichiara che, salvo ove diversamente indicato chiaramente, questi prodotti hanno l'origine preferenziale .......... **".
"............................." ***.
[Luogo e data]
".............................".
[Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].

* Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
** L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
*** Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione è nel documento stesso.

 

Le regole relative all’emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell’Allegato X.
 

c) Certificato di origine

Su richiesta del cliente, deve essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative all’emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell’Allegato XI.

 

d) Certificato fitosanitario (1)
Per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali.

 

e) Certificato sanitario (2) 
Per la carne e i prodotti di origine animale (latte, uova, preparazione di carni, ecc..).

 

f) Certificato di libera vendita dei cosmetici (3) 
Attesta che i prodotti spediti sono conformi alla normativa comunitaria (Reg. CE 1223/2009) e quindi in libera e corrente vendita sul territorio italiano e/o di altri paesi membri dell’Unione europea.

 
 
Da sapere: L’Ucraina ha firmato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. (4)
 
CONTROLLO DELLE MERCI

 
Le autorità ucraine impongono la certificazione delle merci per prodotti alimentari, beni di consumo, determinati beni industriali, prodotti farmaceutici e cosmetici, prodotti tessili, ecc.
Le seguenti società possono fornire informazioni alle aziende: SGS, Bureau Veritas.

 
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO

 

a) Documento di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).

 
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.

 

c) Assicurazione trasporto
Non esiste l’obbligo di assicurazione locale, vale a dire l'obbligo di garantire in Ucraina il trasporto internazionale di merci.

 

d) Trattamento degli imballaggi in legno
Gli imballaggi in legno a destinazione dell’Ucraina devono essere trattati seconda la norma ISPM n.15-FAO.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/en/countries/ukraine/

 
 
 

 
 
 
Risultati immagini per animated flag ucraina
Capitale: Kiev
Città principali: Donetsk, Kharkov
Superficie (km²): 603,600 (Banca Mondiale 2017)
Popolazione: 44,83 milioni (Banca Mondiale 2017)
Reddito Nazionale: PPA(*): 378,11 miliardi US$ (Banca Mondiale 2017)
Reddito Nazionale/pro-capite: PPA(*): 8.900 US$ (Banca Mondiale 2017)
PIL: 112,15 miliardi US$ (Banca Mondiale 2017)
Settori economici: settori agricolo (10% del PIL); settore secondario (50%); servizi (38%)
Religioni: Ortodossi (83,7%); Cattolici Greci (8%)
Lingue ufficiali: ucraino
Moneta: Hryvnia ucraino (UAH)
Fuso orario: +1h rispetto all'Italia
 
(*) PPA – parità potere di acquisto

L'Ucraina è uno stato dell'Europa dell'Est. Ha uno sbocco sul Mar Nero a sud e confina con la Russia ad est, la Bielorussia a nord e con Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldova ad ovest.  

Il paesaggio ucraino consiste prevalentemente di fertili pianure o steppe attraversate da diversi fiumi, tra cui il Dnipro, il Donec ed il Nistro (Dnister), che vanno a gettarsi nel Mar Nero e nel più piccolo Mar d'Azov. Nella parte sudoccidentale il delta del Danubio costituisce il confine con la Romania. Le poche catene montuose presenti sono ad ovest le propaggini dei Carpazi (la cui cima più alta è l'Hora Hoverla con 2061 m) e nella penisola di Crimea.

Nel marzo 2014, l'Ucraina ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla CSI (Comunità degli Stati indipendenti) in seguito all'adesione della Repubblica autonoma di Crimea alla Federazione russa.

L'Ucraina ha firmato numerosi accordi di libero scambio con i suoi vicini e accordi di cooperazione con paesi emergenti come l'India, la Cina e la Turchia.

L'Ucraina è membro del WTO dal 16 maggio 2008.

È un partner privilegiato dell'Unione europea (UE) e partecipa alla Politica europea di vicinato e del Partenariato orientale.
L'evoluzione delle relazioni politiche tra l'UE e l'Ucraina è disponibile sul sito dell'UE per l'azione esterna.

In occasione del Consiglio europeo del 21 marzo 2014, l'UE e l'Ucraina hanno firmato i capitoli politici dell'accordo di associazione, rimasti in sospeso dalla fine del 2013. La componente commerciale è stata firmata il 27 giugno 2014. Il Parlamento europeo e il Rada lo hanno ratificato il 16 settembre 2014 e - dopo una fase di applicazione a titolo provvisorio dal 1 gennaio 2016 - è entrato ufficialmente in vigore il 1 settembre 2017. (Si veda la decisione del Consiglio europeo del 29 settembre 2014 GUUE 289 del 3 ottobre 2014).

L'entrata in vigore dell'accordo il 1settembre 2017 consente agli esportatori europei di beneficiare dell'eliminazione dei dazi doganali, delle opportunità di investimento, dei servizi e dell'accesso agli appalti pubblici. I vantaggi di questo accordo sono riassunti in un documento dalla DG Trade della Commissione europea.

Lo stato dei negoziati/conclusioni dell'accordo di libero scambio UE-Ucraina è disponibile sul sito della Commissione europea-DG trade.

A seguito degli eventi in Ucraina, l'UE ha adottato varie misure per punire i responsabili di appropriazione indebita e coloro che minacciano l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'UE ha inoltre vietato il commercio e gli investimenti nelle regioni della Crimea e di Sebastopoli e ha limitato gli scambi con le province di Donetsk e Louhanks. In particolare, ne risente il commercio di beni a duplice uso ma anche beni originari di questi territori che potrebbero beneficiare di un trattamento preferenziale. L'UE ha infatti imposto sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia per azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (si veda la sezione dedicata  nel sito dell'Agenzia delle dogane). Allo stesso tempo, per sostenere l'economia ucraina, l'UE ha adottato una serie di misure temporanee (Reg. UE 2022/870), applicabili dal 4 giugno 2022 al 5 giugno 2023. In particolare sono previsti: la completa soppressione dei dazi all'importazione sui prodotti originari dell'Ucraina; la sospensione dell'applicazione del sistema del prezzo di entrata agli ortofrutticoli; la sospensione dei contingenti tariffari e l'abolizione totale dei dazi all'importazione; l'eliminazione dei dazi antidumping applicati ai prodotti originari dell'Ucraina per il periodo in esame; la sospensione temporanea dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/478 alle importazioni originarie dell'Ucraina. Tutte queste misure si applicano ai prodotti che, il 4 giugno 2022, sono in transito dall'Ucraina nell'Unione o sotto controllo doganale nell'Unione, previa presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.
PASSAPORTO E VISTI

 

Passaporto: necessario e con validità residua di almeno tre mesi al momento della partenza. Per le eventuali modifiche relative a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
In conformità con le nuove disposizioni delle Autorità ucraine, dal 1° gennaio 2018 potranno essere richiesti da parte degli ufficiali del Servizio delle Guardie di Frontiera i dati biometrici (impronte digitali) al momento dell’ingresso in Ucraina, presso le frontiere degli aeroporti, terrestri o navali.
Per ulteriori informazioni in merito alle nuove disposizioni, consultare la pagina internet http://mfa.gov.ua/en/press-center/notes/7684-z-01-sichnya-2018-roku-derzhavnoju-prikordonnoju-sluzhboju-ukrajini-zaprovadzhujetysya-fiksacija-biometrichnih-danih-inozemciv-ta-osib-bez-gromadyanstva-z-70-derzhav-u-tch-rosijsykoji-federaciji .

Visto di ingresso: non necessario per soggiorni fino a 90 giorni ogni 180 giorni. Per soggiorni di durata superiore bisogna rivolgersi direttamente agli uffici diplomatico/consolari dell’Ucraina in Italia.
 
INDIRIZZI UTILI
 
Ambasciata italiana in Ucraina:
tel. +38 044 2303100/1/2; e-mail: ambasciata.kiev@esteri.it
tel. +38 044 2303109; e-mail: consolato.kiev@esteri.it
Agenzia ICE: tel. +39 06 59921; e-mail: urp.export@ice.it
Ambasciata ucraina in Italia: tel +39 06 82003641; e-mail: gc_it@mfa.gov.ua
Consolato generale di Ucraina a Milano: tel. +39 (02) 801 333; e-mail: gc_itm@mfa.gov.ua
Consolato generale di Ucraina a Napoli: tel. +39 081 78 75 433; e-mail: gc_itn@mfa.gov.ua
 
Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina

 
Sede di Torino:
via Agostino da Montefeltro, 2
Torino (TO), 10134, Italia
Tel. +39 011 3157287; Fax:+39 011 096537

 

Sede di Kiev:
via Degtiarivska, 52, terzo piano
Kiev, 04112, Ucraina
Tel. +38 044 3914118; Fax: +38 044 3914118

 

Sede di Lviv:
via K. Levytskoho, 4
Lviv, 79005, Ucraina
Tel. +38 032 2453108; Fax:+38 032 2256175

 

Numeri di emergenza per cittadini ucraini in Italia e italiani in Ucraina (gestiti dalla camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina):
  • Numero di emergenza CCIPU in Italia: tel. +39 366 13 63 663
  • Numero di emergenza CCIPU in Ucraina: tel. +38 067 675 87 62
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.

 

(3) Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l'attestato di libera vendita.
Per il Rilascio Certificati di Libera Vendita (CLV) per esportazione di prodotti Cosmetici in Paesi al di fuori dell'Unione europea (extra UE), vedi sito del Ministero della salute.

 

(4) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l’apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.