Data di adesione al sistema ATA
30/04/1963
Campo di applicazione notificato
Convenzione ATA: Mostre e fiere; materiale professionale, scientifico e pedagogico; campioni commerciali
Convenzione riparazione di veicoli “Veicoli Stradali Privati”
Convenzione: pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli
Convenzione di Istanbul e tutti i suoi allegati con riserve sugli allegati A, B.1 (mostre e fiere), B.2 (materiale professionale), B.3 (campioni commerciali), B.6 (effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi), B.7 (materiale di propaganda turistica), B.8 (merci importate in regime di traffico frontaliero), B.9 (merci importate a fini umanitari), C (mezzi di trasporto) e D (animali)
Copertura territoriale
Territorio doganale svizzero e del Principato del Liechtenstein con quale è in vigore il trattato di unione doganale
Altre applicazioni
I Carnet ATA sono accettati per il traffico postale
I Carnet ATA sono accettati per il transito.
Lingue in cui devono essere compilati i Carnet
Francese e/o tedesco e italiano
Carnet sostitutivo
Sì, ai sensi dell'articolo 14, allegato A della Convenzione di Istanbul
Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana
La tassa di regolarizzazione viene addebitata dalla dogana svizzera in caso di presentazione di una prova alternativa purché vistata entro la data di scadenza del Carnet (prova di reimportazione, certificato di presenza ecc.)
La tassa di regolarizzazione è calcolata nella misura del 5% sull'importo dei dazi e tasse dovuti in caso di mancanza della prova diretta della riesportazione, con minimo importo di CHF 20.00 e un massimo importo di CHF 100.00.
Uffici doganali
Uffici doganali principali e alcuni Uffici doganali secondari
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ezv.admin.ch
Osservazioni speciali
Riesportazione tardiva
Il termine per la riesportazione non può superare la scadenza del Carnet ATA. In caso di riesportazione tardiva, i dazi all'importazione sono calcolati come se la merce fosse nazionalizzata.
Importazione di opere d’arte
Se le opere sono esportate temporaneamente dallo stesso autore, non è richiesto l’utilizzo del Carnet ATA ed è sufficiente presentare in dogana una lista valorizzata delle opere.
Se le opere sono importate da un soggetto diverso dall'autore, come ad esempio una galleria d'arte, è richiesto il Carnet ATA, a meno che si tratti di un evento privato. Non è essenziale che l'evento sia organizzato da un ente pubblico purchè si tratti di una manifestazione ufficiale e aperta al pubblico.
L'utente può eventualmente allegare alla richiesta una brochure della mostra e/o una lettera d'invito.
Per maggiori approfondimenti, consultare il sito dell'Amministrazione doganale svizzera alla pagina dedicata all'importazione di opere d'arte: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/zollfreier-warenverkehr--zollbefreiungen-/kunst--und-ausstellungsgegenstaende.html
Importazione di cavalli e affini
il Carnet ATA è utilizzabile per i seguenti scopi d’impiego se il proprietario del cavallo ha sede o residenza all’estero e utilizza personalmente il proprio animale:
test
manifestazioni sportive
passeggiate o soggiorno di vacanza
dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali
Al momento della dichiarazione doganale occorre presentare all’ufficio doganale anche i seguenti documenti:
passaporto per equidi
documenti che attestano lo scopo di utilizzo dell’animale (p. es. contratto di formazione o allenamento)
giustificativi del valore attribuito all’animale
Certificato sanitario
Se il cavallo, o affine, non viene riesportato entro il termine di validità del Carnet ATA, sarà richiesto il pagamento dell’aliquota più elevata del tributo doganale a prescindere dal valore attribuito all’animale nella lista generale del Carnet.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata all’importazione di cavalli e affini: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr/pferde-_-voruebergehende-einfuhr.html
Noleggio
Non è consentito l’utilizzo del Carnet ATA per merci che sono oggetto di un contratto di locazione o di noleggio con una persona con sede o domicilio in Svizzera.
In questi casi occorre una DDAT (dichiarazione doganale di ammissione temporanea)
Altri casi in cui non è possibile utilizzare il Carnet ATA:
Macchinari per
l’edilizia e il genio civile;
per l’agricoltura e la selvicoltura
per la fabbricazione industriale di altre merci (per esempio macchinari industriali per la fabbricazione, parti elettroniche ecc.)
per il confezionamento di merci (macchinari per l’imballaggio automatico di derrate alimentari, per il riempimento di bevande in bottiglia)
per lo sfruttamento di risorse naturali (attrezzature per l’estrazione di acqua o petrolio, attrezzature di perforazione ecc.)
Per approfondimenti si rimanda al seguente link: ..\R-10-60-3.pdf