Il trasporto dei beni venduti non può causare danni economici al venditore o all’acquirente perché in tal caso si annullano, i vantaggi connessi con la compravendita. Indipendentemente da eventuali responsabilità del trasportatore, esclusi il dolo e la colpa grave, è dunque necessario evitare che durante il trasporto le merci non vadano perdute o non subiscano avarie.
Tuttavia, quale sia il tipo di trasporto utilizzato, non può escludersi l’eventualità di sinistro. Occorre quindi premunirsi al fine di ottenere, in caso di sinistro, un indennizzo pari al danno subito.
Tale obiettivo si raggiunge con la copertura assicurativa delle merci spedite da parte di chi ha interesse ad esser risarcito, tenendo conto delle condizioni contrattuali di vendita.
Poiché il riconoscimento della responsabilità vettoriale spesso non avviene in tempi brevi e può far insorgere un difficile contenzioso tra le parti, si consiglia di stipulare un'assicurazione sulle merci trasportate.
La stipula di un contratto d'assicurazione può essere demandata anche allo spedizioniere; occorre tenere presente che la copertura assicurativa non è mai insita automaticamente nel contratto di spedizione, ma deve essere richiesta formalmente all'atto della formazione del mandato di spedizione o di trasporto.
Il documento con il quale si formalizza il contratto di assicurazione è costituito dalla polizza di assicurazione che può anche avere carattere generale (polizza aperta) in base alla quale la compagnia di assicurazione o lo spedizioniere può emettere certificati riferiti ai singoli trasporti.
Per ogni tipo di trasporto sono previste condizioni di assicurazione adeguate ai rischi connessi con il particolare mezzo utilizzato. Dovrà pertanto fare la massima attenzione alle condizioni contrattuali d'assicurazione e possibilmente far inserire non solo i rischi usuali, ma anche quelli che più ricorrono secondo la tipologia di trasporto. Infatti, le polizze di assicurazione sono strutturate - nelle varie edizioni - proprio per essere adeguate a coprire i rischi che si determinano secondo il mezzo utilizzato. Ad esempio la polizza di assicurazione marittima prevede "l'avaria generale", cioè la copertura dei danni riportati dalla nave, danni che ogni caricatore è tenuto a risarcire.
Con riferimento ai rapporti amministrativi con l'assicuratore, possono essere stipulate tre tipi di polizza:
- polizze singole: da sottoscrivere per ciascun trasporto;
- polizze in abbonamento: coprono tutti i trasporti da effettuare nell'arco temporale di validità della polizza, imputando alla polizza in abbonamento il singolo trasporto. Quale prova di avvenuta copertura assicurativa, sono staccati singoli certificati;
- polizze sul fatturato: sono polizze simili a quelle in abbonamento con la differenza che il premio non viene imputato alle singole spedizioni, bensì calcolato sul fatturato complessivo dell'assicurato.
L'apertura del mercato assicurativo consente attualmente ulteriori modalità e pacchetti di copertura, studiati appositamente secondo le esigenze della clientela per adeguarsi all'evolversi del commercio internazionale. Si raccomanda dunque di prendere visione di tutte le clausole prima di sottoscrivere il contratto di assicurazione, facendo soprattutto attenzione a ciò che concerne sia la copertura che gli adempimenti da eseguire in caso di danno (intervento del commissario di avaria, rilascio verbali di contestazione, ecc.).