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Attestato di libera vendita

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Richiesto da alcuni Stati (come la Thailandia, la Corea, il Perù, ecc.), l'attestato di libera vendita certifica che la merce esportata dall'impresa italiana è  liberamente commercializzata in Italia o in altri Paesi dichiarati dall’impresa.

Tale attestazione è richiesta soprattutto quando si tratta di merci sottoposte a controlli specifici in quanto collegate al consumo o all’utilizzo sul genere umano, come ad esempio cosmetici, sanitari, alimentari, medicali.

L'attestato di libera vendita non è comunque sostitutivo di certificazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore e non assolve di per sé ai relativi obblighi di controllo previsti da legge, in quanto attesta la mera commercializzazione dei prodotti.

L'impresa che richiede l'attestato deve avere sede nella provincia, essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese ed aver dichiarato l'inizio di attività.

Per ottenerlo occorre compilare una richiesta su carta intestata, corredata da un elenco completo o a campione dei propri clienti, comprensivo dei dati identificativi e da copia delle fatture di vendita in Italia dei prodotti per i quali si chiede il certificato; la richiesta va infine presentata all’Ufficio Commercio Estero della Camera competente.

L’inoltro  può avvenire anche in modalità telematica, attraverso i sistemi messi a disposizione dal sistema camerale. L'attestato viene rilasciato in doppia lingua (italiano / inglese), su modello approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

(ultima revisione gennaio 2022)

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