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Certificato d'origine

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Il certificato d'origine è un documento che attesta l'origine delle merci, per le esportazioni effettuate in via definitiva. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari. Nei rapporti commerciali intracomunitari, invece, è sufficiente la fattura di vendita della merce (tranne il caso in cui essa debba essere oggetto di una ulteriore esportazione).

Per richiederlo occorre fare domanda su appositi formulari distribuiti dalle Camere di commercio e condivisi tra tutte le Camere di commercio europee come format standard, nell'ordine:
- dal modulo che costituirà il certificato di origine, che verrà restituito in originale;
- da tre copie dell'originale;

La richiesta va inoltrata alla Camera di commercio nel cui ambito di competenza ha sede legale o secondaria l'impresa richiedente; nel caso di persona fisica richiedente si fa riferimento alla residenza. A partire da Novembre 2019 la domanda del certificato di origine deve essere inviata online, attraverso appositi strumenti messi a disposizione dal sistema camerale. Poche eccezioni per casi di urgenza o per utenti occasionali possono essere gestite allo sportello della Camera.

Il certificato viene rilasciato previo accertamenti da parte della Camera di commercio sull'origine dei beni. Per consentire tale verifica occorre - nel caso di merce fabbricata interamente in Italia - che la domanda rechi il luogo di fabbricazione e il nome del fabbricante (o la ragione sociale dell'impresa).

A volte la merce non è interamente di produzione italiana ma importata come semilavorato e trasformata in Italia. In tali casi occorre l'indicazione dell'operatore che ha effettuato l'ultima trasformazione sostanziale e l'indirizzo dello stabilimento, o laboratorio, dove questa è avvenuta.

Unitamente alla richiesta del certificato deve essere prodotta una copia della fattura di esportazione, con l'esatta indicazione della destinazione finale della merce o del committente, qualora si tratti di una spedizione per conto terzi o che preveda una sosta intermedia.

Il certificato, di norma, viene rilasciato per via telematica munito di firma digitale del funzionario della Camere e timbri camerali, per la stampa successiva presso la sede azinedale, per particolari diverse esigenze può essere  ritirato allo sportello camerale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 18 marzo 2019, Prot. 62321, ha predisposto - d’intesa con Unioncamere - una nuova Guida per il rilascio dei certificati d’origine da parte delle Camere di Commercio, aggiornata con uno specifico addendum sulle evoluzioni telematiche. Per scaricare il testo della Nota, della Guida e dell'Addendum clicca qui.

(ultima revisione gennaio 2022) 

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