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  Risultati immagini per domanda   FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

In questa pagina sono raccolte  risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti del portale al servizio di assistenza.

La sezione viene aggiornata periodicamente in funzione dei fabbisogni informativi degli utenti. Per avere risposte a quesiti specifici non trattati in questa pagina, è possibile rivolgersi al servizio L’Esperto online del portale.

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Risultati immagini per domanda                 WORLDPASS

 

1. Chi può usufruire di WorldPass?

2. Come funziona? Chi risponde dei servizi offerti?

3. Che cosa contengono le Schede Paese e le Schede Export?

4. Quali informazioni è possibile ottenere attraverso Cosimo Export?

5. Accedere alla sezione “Esperto online” prevede dei costi?

 

Risultati immagini per domanda     CREDITO / CONTRATTUALISTICA  -  DOGANE  -  MADE IN  -  ORIGINE MERCI

 

6. Che cosa è il credito documentario?

7. Che cosa sono e a cosa servono le regole INCOTERMS? E’ obbligatorio il loro utilizzo?

8. Quali sono le regole per l’applicazione del Made in Italy in base alle norme vigenti in Italia?

9. Qual è la differenza tra origine e provenienza delle merci?

10. Qual è la differenza tra origine preferenziale e non preferenziale delle merci?

11. Che cosa sono i codici HS o SA? Cosa è la TARIC?

12. Chi può richiedere lo status di Esportatore autorizzato e di AEO?

13. Che cosa è il codice EORI?

 

 

 

 


 

 

 

1. Le imprese operanti in tutti i settori che hanno già intrapreso rapporti commerciali con altri Paesi e quelle intenzionate a farlo

 

 

 

 


 

 

 

2. La Camera di commercio sarà interlocutore diretto delle imprese. Grazie alla sinergia con il patrimonio di informazioni delle altre istituzioni che supportano l’export italiano (Ministeri competenti, Regioni, Agenzia Ice, Simest e Sace), il servizio si pone l’obiettivo di rispondere ad ogni esigenza delle imprese. È possibile accedere allo Sportello recandosi fisicamente alla Camera di commercio o utilizzando i servizi on-line.

 

 

 


 

 

 

3. Le 131 Schede Paese contengono informazioni di primo orientamento sulle diverse caratteristiche dei mercati esteri, sui rischi da affrontare e sulle opportunità da cogliere, sulle normative vigenti in materia di: società, lavoro, fisco e dogane.

Le Schede Export sono invece uno strumento informativo di supporto alle imprese nell’espletamento di adempimenti, procedure e documenti necessari per esportare sui mercati esteri.

 

 

 


 

 

 

4. Cosimo Export è la bussola per navigare nel mondo delle statistiche sul commercio internazionale. Offre supporto alle imprese impegnate in operazioni di esportazione, orientando sulla scelta di quei mercati dove prevalentemente i prodotti italiani hanno già trovato posizioni interessanti.

 

 

 


 

 

 

5. No, l’accesso al servizio è gratuito. È possibile ottenere assistenza e risposte personalizzate sui quesiti di maggiore complessità sorti nel corso delle operazioni con l’estero. Un team di esperti, professionisti e del sistema camerale, fornirà entro 3 giorni una risposta dedicata.

 

 

 


 

 

 

 

6. Il credito documentario è uno strumento tipico nel commercio internazionale: è l'impegno assunto da una banca a pagare a vista o a termine un determinato importo al venditore di una merce, a fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi e comprovanti l’avvenuta spedizione della merce.

L'apertura di credito documentario è senza dubbio la forma di pagamento più comune perché offre maggiori sicurezze all'impresa che vende all'estero, in quanto, a differenza delle altre forme di pagamento, l'impegno ad eseguire il pagamento a favore del venditore (beneficiario), viene assunto da una banca che, su ordine del proprio cliente (ordinante), pagherà, accetterà, o negozierà dietro presentazione di documentazione da presentare entro una certa data di scadenza (validità).

 

 

 


 

 

 

 

7. Gli Incoterms (International commercial terms) sono delle clausole utilizzate nel campo delle importazioni ed esportazioni, che definiscono in maniera univoca ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un'altra.

Negli scambi con l’estero le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto di compravendita anche per quanto riguarda la definizione delle modalità di consegna e definire quel complesso di attività (spedizione, trasporto, consegna, eventuali formalità doganali export, import, di transito, adempimenti di security, ecc).

In genere, tuttavia, i partners commerciali scelgono volontariamente di utilizzare le regole Incoterms grazie all’opera di diffusione svolta dalla Camera di Commercio Internazionale che le ha elaborate e diffuse e provvede periodicamente alla loro revisione.

Tuttavia, le regole Incoterms non costituiscono vere e proprie norme giuridiche (quindi nessun obbligo di legge legato al loro utilizzo) ma diventano efficaci solo se vengono recepite ed incorporate nell’ambito del contratto dai soggetti che lo stipulano.

 

 

 


 

 

 

8. MADE IN

La materia è regolata dalla legge 350/2003 e sue modificazioni e integrazioni. L’ultimo specifico intervento normativo è rappresentato dall’ Art. 16 -  D.L 25 settembre 2009, n. 135. In sintesi, in base alla legge vigente il termine Made in Italy può essere usato per tutti i prodotti classificabili come originari dell’Italia, ai sensi del Codice Doganale comunitario, che disciplina l’origine non preferenziale delle merci. Di fatto si può indicare “l’origine italiana”  anche se soltanto l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto è avvenuta in Italia.

Mentre le menzioni “100% Made in Italy”, “interamente realizzato in Italia”, “tutto italiano” etc. possono essere usate solamente per quei prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

L’uso improprio di indicazioni di vendita che presentano il prodotto come interamente realizzato in Italia è punito con le pene previste dall’art. 517 c.p.

 

 

 

 


 

 

 

 

9. La provenienza è il luogo dal quale le merci vengono fisicamente spedite. L’importazione nell’UE di un bene NON conferisce l’origine alle merci.

L’origine è il luogo in cui le merci sono prodotte o hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.

 

 

 

 


 

 

10. L’origine non preferenziale attribuisce la nazionalità “economica” alle merci. Essa non dà alcun vantaggio tariffario perché nelle operazioni di importazione o di esportazione si applica la normale aliquota tariffaria prevista dalla tariffa doganale comune. L’origine non preferenziale è utilizzata per determinare se i prodotti sono sottoposti a misure di politica commerciale (dazi antidumping, dazi compensativi, contingenti tariffari o economici). E’ utilizzata per determinare l’origine nel contesto del “marchio d’origine” dei beni (vale a dire il “made in”).

La relativa certificazione è rilasciata dalle Camere di commercio.

L’origine preferenziale conferisce alcuni benefici tariffari per merci oggetto di scambi tra i paesi che hanno concluso un accordo preferenziale bilaterale o importate da un paese beneficiario di un regime preferenziale autonomo (e non reciproco) dell’Ue. Il beneficio consiste nell’importazione a dazi ridotti o nulli nel paese di destinazione. I criteri di attribuzione dell’origine preferenziale (“regole di lista”) sono più rigidi di quelli di attribuzione dell’origine non preferenziale perché richiedono che le merci utilizzate per la realizzazione del prodotto da esportare siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle necessarie per attribuire l’origine non preferenziale.

La relativa certificazione è di competenza dell’Amministrazione doganale.

 

 


 

 

11. Si riferiscono all'Harmonized Commodity Description and Coding System, più brevemente "Harmonized System" o semplicamente "HS" (“Sistema Armonizzato” o “SA” in italiano), che è una nomenclatura internazionale dei prodotti creata dalla World Customs Organization -WCO (Organizzazione Mondiale delle Dogane – OMD), con sede in Bruxelles. Il Sistema Armonizzato, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1988, è oggi utilizzato da 207 Paesi (luglio 2013) - Unione Europea inclusa - quale base per la classificazione doganale dei prodotti e la conseguente applicazione dei dazi e di altre misure commerciali e per l'elaborazione delle statistiche del commercio estero. Più del 98% dei prodotti dell'attuale interscambio internazionale è codificato con il Sistema Armonizzato.

L'Unione Europea, che aderisce alla Convenzione sul Sistema Armonizzato dal lontano 1987, emanò, nello stesso anno, il “Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”, con il quale fu creata la “Nomenclatura Combinata”, “NC” in forma abbreviata. Ciascun codice della Nomenclatura Combinata, ha un'estensione numerica di 8 cifre: le prime 6 corrispondono alle voci e sottovoci del Sistema Armonizzato, le ultime 2 identificano le sottovoci NC, proprie dell'UE.

 

 

 

 

 

 


 

 

12. Lo status di esportatore autorizzato è un beneficio accordato dalle autorità doganali che permette alle aziende sia produttrici che commerciali di poter attestare l’origine preferenziale comunitaria delle merci che esportano direttamente sulla fattura (anziché mediante il rilascio del certificato di origine preferenziale Eur1) anche quando il valore dei prodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro.

Tale agevolazione può essere richiesta dall’esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti di origine preferenziale UE verso i Paesi extra UE con i quali esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione.

I requisiti fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono: esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi considerati); origine preferenziale della merce da esportare (si presuppone che l’operatore conosca le regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l’accertamento).

La figura dell' AEO (Authorized Economic Operator), è stata introdotta nell'UE dal 1° gennaio 2008, quando sono entrate in vigore le disposizioni per il rilascio agli operatori economici che ne fanno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza, tutti con valenza comunitaria.

I principali benefici per chi ottiene tali certificazioni sono: l’acquisizione di uno status di affidabilità e di sicurezza con validità illimitata e comunitaria, la riduzione dei controlli, semplificazioni doganali e quindi maggiore speditezza nelle operazioni doganali.

Possono richiedere lo status di AEO gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità che compiono attività inerenti alle operazioni doganali.

I requisiti richiesti per ottenere lo status di AEO sono calibrati per tutti i tipi di imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. Essi variano e dipendono dalle dimensioni e dalla complessità delle attività svolte, dal tipo di merci trattate, nonché da altri fattori specifici di cui terrà conto l’Autorità doganale.

L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni che deve svolgere.

 

 

 

 


 

 

13. Il codice E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification), introdotto dal 1 luglio 2009, è un codice alfanumerico univoco per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il codice EORI è composto da un codice alfanumerico univoco per lo Stato membro che lo attribuisce, lungo al massimo 15 caratteri, preceduto dal codice ISO alfa 2 di tale Stato (IT per l’Italia).

In Italia è rappresentato dal prefisso “IT”seguito dai numeri costituenti la partita IVA, per i soggetti IVA, dal codice fiscale di persona giuridica o dai primi 15 caratteri del C.F. per le persone fisiche.

Tale codice identificativo serve come riferimento comune: per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali; per l'identificazione degli operatori economici o dei comuni cittadini nelle loro relazioni con le autorità doganali dell'Unione europea; se del caso, per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali ed altri enti/organismi/autorità.

L'autorità incaricata della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell'assegnazione dei numeri EORI è l'Agenzia delle Dogane.